ISTITUTO VINO NOVELLO ITALIANO

STATUTO



Articolo 1 – Finalità

E’ costituita un’associazione, senza fini di lucro, denominata
“Istituto Vino Novello Italiano”
con sede in Vicenza, via dell’Oreficeria n. 16, presso l’Ente Fiera di Vicenza.

Le finalità dell’Istituto sono:
La valorizzazione commerciale e di immagine del Vino Novello a mezzo di attività promozionali e promopubblicitarie in Italia ed all’estero;
La difesa del Vino Novello italiano nelle sue varie tipologie;
La partecipazione a strutture di ogni tipo aventi finalità analoghe e complementari;
Il compimento di qualsiasi altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali.

A tal fine l’Istituto potrà:
a pieno titolo rappresentare nelle sedi idoneee gli interessi dei propri Associati nella discussione e nella predisposizione dele norme di carattere generale disciplinanti produzione, commercializzazione e promozione;
contraddistinguere il prodotto degli associati con un segno che attesterà l’appartenenza all’Istituto;
svolgere azione di informazione all’interno dell’Istituto nei confronti degli Associati;
svolgere attività di comunicazione pubblicitaria e promozionale;
costituirsi parte civile a difesa degli interessi degli Associati.


Articolo 2 – Durata

La durata dell’Istituto è fissata sino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea straordinaria degli Associati.


Articolo 3 – Adesione

All’Istituto potranno aderire tutti i produttori di Vino Novello che inoltrino richiesta di ammissione al Consiglio direttivo e si assoggettino alle norme del presente Statuto.
Spetta al Consiglio direttivo decidere in ordine alle domande di ammissione.
Potranno aderire quali associati onorari gli enti ed organismi non produttori operanti nell’ambito della tutela, della rappresentanza, della diffusione dei prodotti vinicoli i quali non saranno obbligati al pagamento delle quote e dei contributi associativi ed avranno diritto ad inervenire alle assemblee, ma senza diritto di voto.
Il rispetto di eventuali norme di comportamento produttivo e commerciale stabilite dall’assemblea costituiranno impegno vincolante per il mantenimento del rapporto associativo.
L’appartenenza all’Istituto cessa per recesso o radiazione/esclusione dell’Associato.


Articolo 4 – Organi Sociali

Gli organi dell’Istituto sono:


l’Assemblea
il Consiglio
il Presidente
il Vice Presidente
l’Amministratore Delegato
il Collegio dei Probiviri


Articolo 5 – Assemblea

L’Assemblea è composta dagli Associati o dai loro delegati ognuno dei quali ha comunque diritto al voto nella seguente misura:


1 voto fino a 50.000 bottiglie di vino novello prodotte;
2 voti fino a 100.000 bottiglie di vino novello prodotte;
3 voti fino a 200.000 bottiglie di vino novello prodotte;
4 voti fino a 300.000 bottiglie di vino novello prodotte;
5 voti fino a 450.000 bottiglie di vino novello prodotte;
6 voti fino a 600.000 bottiglie di vino novello prodotte;
8 voti oltre 600.000 bottiglie di vino novello prodotte.

Le deleghe per l’intervento per l’assemblea non potranno essere conferite ad altri membri dell’Istituto e ciascun delegato non potrà rappresentare più di un Associato.
L’assemblea è convocata mediante lettera raccomandata o fax da spedirsi agli Associati all’indirizzo risultante dagli atti dell’Istituto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
L’assemblea dovrà essere convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio, e, a scadenza, per il rinnovo dei membri del Consiglio direttivo o del Collegio dei Probiviri. L’assemblea, inoltre, dovrà essere convocata in occasione del salone Nazionale di Vicenza per deliberare sugli aspetti operativi e programmatici della gestione e verrà convocata ogniqualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.
L’assemblea è ordinaria e straordinaria, è validamente costituita e delibera, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto, a norma dell’articolo 21 del Codice Civile.
L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dall’Amministratore delegato. In mancanza l’assemblea provvede alla nomina del Presiente.


Articolo 6 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è costituito da un numero di membri variabile da 7 a 15, secondo quanto stabilirà l’assemblea all’atto della nomina.
Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio nomina il Presidente, il Vice Presidente ed un segreario, quest’ultimo scelto anche al di fuori dei suoi membri.
Al Consiglio sono demandate le seguenti funzioni:
la gestione ordinaria e straordinaria dell’Istituto con facoltà di compiere tutti gli atti relativi, con esclusione delle facoltà riservate dalla legge all’assemblea;
l’eventuale asunzione di dipendenti anche part-time;
la costituzione di uffici periferici sia all’Italia che all’estero;

Il Consiglio potrà delegare parte delle proprie funzioni a membri propri e nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.
La Convocazione del Consiglio deve essere inviata al domicilio dei Consiglieri con qualunqu mezzo del quale sia comprovabile il ricevimento almeno 8 giorni prima della riunione.
Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni saranno valide se assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.


Articolo 7 – Il Presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto, ne cura l’andamento generale e morale, convoca e presiede il Consiglio direttivo e cura l’attuazione delle relative delibere, firma il bilancio.
Il Presidente può delegare alcune delle sue mansioni al Vice Presidente, se nominato, o ad altri Consiglieri ch ne fanno le veci in caso di suo impedimento.
Su deliberazione del Consiglio direttivo, può stare in giudizio e procedere a tutti gli atti giudiziari e stragiudiziali che possono essere richiesti nell’interesse dell’Istituto.


Articolo 8 – L’Amministratore delegato

Il Consiglio nomina un Amministratore delegato


Articolo 9 – Poteri del Vice Presidente e dell’Amministratore delegato

Il Vice Presidente e l’Amministratore delegato sono investitit dei poteri di ordinaria amministrazione e, nei limiti di questa, hanno la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio.


Articolo 10 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’assemblea fra non Associati sulla base di liste presentate dal Consiglio direttivo tra esperti di materie giuridico-economiche. In caso di cessazione di un membro verrà nominato colui che, non eletto, aveva ottenuto il maggior numero di voti.
Esso ha durata triennale ed i suoi membri potranno essere rieletti.
Il Collegio dei probiviri svolge funzioni di controllo sulla regolare gesione contabile dell’Istituto ed ha altresì la funzione di giudicare sulle controversie fra l’istituto e gli associati che non siano per legge devolute all’Autorità giudiziaria.


Articolo 11 – Quote associative – Fondo per la valorizzazione e la promozione del Vino Novello

Il Fondo dell’Istituto è costituito dalle quote associative attualmente stabilite in Euro 52,00 annui.
Il Consiglio direttivo fisserà altresì l’ammontare di un contributo anuale variabile da determinarsi in rapporto al numero di bottiglie di vino novello prodotte.


Articolo 12 – Bilancio

L’esercizio associativo ha durata di 12 mesi dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio direttivo provvede alla redazione del bilancio associativo.
Gli Associati possono chiedere controlli periodici della contabilità.


Articolo 13 – Sanzioni

Il mancato rispetto degli impegni assunti con l’adesione all’Istituto determinerà il provvedimento di censura da irrogarsi dal Consiglio direttivo con delibera assunta con voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
In caso di recidiva o di mancanze tali da costituire danni per l’Istituto e/o per il prodotto tutelato verrà adottato, con le stesse modalità, il provvedimento di radiazione.
In caso di mancato pagamento della quota associativa o degli altri contributi deliberati dall’assemblea, il Consiglio direttivo, con le stesse modalità di cui sopra, delibererà l’esclusione dell’Associato.Contro le sanzioni comminate ai sensi dei commi precedenti è comunque ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, salva l’inderogabile competenza dell’Autorità Giudiziaria.


Articolo 14 – Rinvio

Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 42 del Codice Civile e le altre disposizioni di legge vigenti.